Perdita, riacquisto e doppia cittadinanza: requisiti e modalità
Ai sensi degli art. 11, 12, 13,14, Legge 5 febbraio 1992 n. 91
- La perdita della cittadinanza
La normativa vigente prevede la perdita della cittadinanza in caso di rinuncia da parte del cittadino italiano, oppure qualora possieda, acquisti o riacquisti un'altra cittadinanza diversa da quella italiana e risieda o trasferisca all'estero la sua residenza.
La perdita della cittadinanza è però automatica se il cittadino:
- accetta un impiego pubblico presso uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a cui non partecipi l'Italia, o svolge all'estero il servizio militare e non obbedisca all'ordine del Governo italiano di abbandonare quell'impiego o il servizio militare;
- durante lo stato di guerra con uno Stato estero, lavora o presta il servizio militare per quest'ultimo o ne acquista volontariamente la cittadinanza.
Si ricordi che se un cittadino italiano perde la cittadinanza, il figlio minore non la perde a sua volta, anche se vi può rinunciare quando raggiunge la maggiore età (se ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge).
- Il riacquisto della cittadinanza
La normativa vigente prevede il riacquisto della cittadinanza da parte del cittadino italiano se sussistono le seguenti condizioni:
- prestare il servizio militare in Italia e dichiarare previamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- svolgere un impiego per lo Stato anche all'estero e dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza;
- dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza e aver stabilito la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
- avere la residenza da un anno in Italia, salvo che rinunci al riacquisto della cittadinanza entro lo stesso termine;
- avere la residenza in Italia da almeno due anni e dimostrare di aver abbandonato l'impiego o il servizio militare svolti all'estero (per uno Stato o ente pubblico estero).
Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza nel caso in cui intervenga la revoca dell'adozione del cittadino italiano, per fatto dell'adottato. Inoltre, se il cittadino ha accettato un impiego o ha svolto il servizio militare per un altro Paese, durante lo stato di guerra, e non ha obbedito all'ordine del Governo italiano di abbandonare quell'impiego o quel servizio.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana. Raggiunta la maggiore età, possono però dichiarare di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.
- La doppia cittadinanza
La normativa vigente ammette in via generale la doppia cittadinanza. Chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quindi quella italiana.
Una persona può possedere contemporaneamente due cittadinanze, può essere cittadino di uno Stato perché è nato nel territorio di quello Stato e, contemporaneamente, essere cittadino di un altro Stato perché i genitori gli trasmettono una cittadinanza diversa da quella dello Stato in cui è nato.
Gli Stati possono regolare i modi e le condizioni di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza secondo il Diritto Internazionale.